La mancata istituzione costituisce un grave atto di mala gestio

La mancata istituzione (peraltro mai sollecitata dal collegio sindacale) di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell’articolo 2086, comma 2, del Cc concretizza un grave atto di mala gestio che giustifica la revoca dell’amministratore; e poi, non si ottempera a detto obbligo con la sola distribuzione delle deleghe agli amministratori. Così si esprime il Tribunale di Catania con il provvedimento dell’8 febbraio scorso che si inserisce nel solco già tracciato dal Tribunale di Roma con l’ordinanza del 24 settembre 2020.

Dal Sole 24 ore del 13 luglio 2023

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